9 dicembre 2008

Diritti umani. 60 anni portati male!

Dichiarazione universale dei diritti umani. 60 anni portati male!
di Roberto Maurizio

Eleanor Roosevelt

Domani si celebrerà in tutto il mondo il 60° anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti umani”. "Stampa, Scuola e Vita" non poteva mancare all’appuntamento.

Jus cogens



Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) approvò, a Parigi, la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, un documento storico prodotto da una Commissione presieduta da Eleanor Roosevelt, la cui redazione fu promossa sull’onda dell’indignazione per le atrocità commesse durante la Seconda Guerra mondiale. La “Dichiarazione” fa parte dei documenti di base dell’Onu insieme allo “Statuto” firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco ed entrato in vigore il 24 ottobre dello stesso anno, dopo la ratifica da parte dei 5 paesi membri fondatori: Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica. In quanto Dichiarazione di principi dell’Assemblea generale, quella adottata a Parigi 60 anni fa, però, non è vincolante. L’Assemblea “auspica” che i 30 articoli della “Dichiarazione” vengano rispettati, ma non può intervenire coattivamente contro uno Stato che non rispetti tale regole fondamentali della comunità umana. Tanto per cominciare, fin dal 1948 erano sorti problemi. I membri Onu erano allora 56, ma le firme in calce al testo furono 48. Mancarono all’appello otto astenuti: Sud Africa, Arabia Saudita, Unione Sovietica, Polonia, Cecoslovacchia, Yugoslavia, Yemen e Honduras. “Di buone intenzioni - come recita un proverbio italiano - è lastricato l’Inferno”. Tuttavia, ai diritti ed alle libertà in essa riconosciuti va attribuito un valore giuridico autonomo nell'ambito della comunità internazionale, dal momento che sono ormai considerati dalla gran parte delle nazioni civili alle stregua di principi inalienabili del diritto internazionale generale (jus cogens). La Dichiarazione dei Diritti Umani è un “codice etico” di importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo documento a sancire universalmente i diritti che spettano all'essere umano.

La diatriba uomo – umano


La "Dichiarazione di Parigi", come si vede dalla foto sopra riportata della Roosvelt, si intitolava "Human Rights", mentre è stata tradotta in italiano "Diritti dell'Uomo", anche con la U maiuscola. Per anni questa dizione restò abbarbicata nella cultura italiana, finché ci si accorse che l'Onu non parlava di uomo ma di umanità nel suo complesso. Del resto non poteva essere altrimenti, in quanto la Commissione era capeggiata addirittura da una donna, Eleanor Roosevelt. Negli anni ’60 e ’70, con il femminismo incombente e predominante soprattutto all’Onu, venne deciso di cambiare anche in Italia il termine "uomo" con "umanità". La forma, come si dice, è anche sostanza, per cui la battaglia fu vinta in Italia anche per merito delle femministe. Su questo punto si potrebbe aprire una discussione: quale ruolo ebbero le donne nella realizzazione della Carta fondamentale dell'Onu. In realtà, la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, quella votata a Parigi nel ’48, era la conclusione di un lungo dibattito che aveva visto, in realtà, soprattutto gli uomini emergere su questo tema: John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltair, Immanuel Kant, Nietzche, Jacques Maritain e, soprattutto, Cesare Beccaria. Anche la Rivoluzione francese aveva fatto riferimento ai “Diritti del’Uomo”. Infatti, il documento fondamentale adottato il 26 agosto 1789 venne denominato “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”. Nel percorso che ha portato alla realizzazione della “Dichiarazione” del 1948, occorre annoverare anche i Quattordici punti di Woodrow Wilson (1918)) e i quattro pilastri delle libertà enunciati dalla Carta Atlantica di Franklin D. Roosevel e Winston Churchill del 1941. Alla Dichiarazione sono poi seguiti il Patto internazione sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il, elaborati dalla Commissione per i Diritti dell'Uomo ed entrambi adottati all'unanimità dall'ONU il 16 dicembre 1966. La Dichiarazione è la base di molte delle conquiste civili della seconda metà del XX secolo, e costituisce l'orizzonte ideale della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, confluita poi nel 2004 nella Costituzione europea.

La “Dichiarazione” in briciole


La Dichiarazione è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'uomo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.La Dichiarazione può essere suddivisa in argomenti:
il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione; gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza (già sanciti dalla Rivoluzione francese); gli articoli 3-11 stabiliscono i diritti individuali; gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell'individuo verso la comunità (anche qui rifacendosi a un dibattito filosofico che va da Platone ad Hannah Arendt); gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette "libertà costituzionali", quali libertà di pensiero, opinione, fede e coscienza, parola, associazione pacifica;
gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali; i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti e gli ambiti in cui tali diritti non possono essere utilizzati.

Un riassunto in pillole
Ecco un breve riassunto dei 30 articoli che compone la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Siamo tutti liberi ed uguali
Non discriminare
Diritto alla vita
Nessuna schiavitù
Nessuna tortura
Hai i tuoi diritti ovunque tu vada
Siamo tutti uguali di fronte alla legge
Tutti i tuoi diritti sono protetti dalla legge
Nessuna detenzione ingiusta
Diritto al giudizio
Innocente finché dimostrato
Diritto alla privacy
Diritto di libertà di movimento
Diritto di asilo
Diritto alla nazionalità
Diritto di matrimonio e famiglia
Diritto di proprietà
Libertà di pensiero
Libertà di espressione
Diritto di pubblica assemblea
Diritto alla democrazia
Sicurezza sociale
Diritti dei lavoratori
Diritto di giocare
Un letto e cibo per tutti
Diritto all'istruzione
Diritti d’autore
Un mondo libero e giusto
Responsabilità
Nessuno può toglierti i tuoi diritti
http://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE
















Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo


Ecco come l'Italia mantiene i suoi impegni



"Famiglia cristiana" è stata osannata perché ha pubblicato i 30 articoli della "Dichiarazione universale sui diritti umani". Anche "Stampa, Scuola e Vita" pubblica integralmente gli articoli della Dichiarazione di Parigi. Non tutti conoscono i propri diritti, anche perché nessuno glieli ha spiegati. Sicuramente, la cosiddetta riforma Gelmini verrà applicata pedissequamente: l'educazione civica sarà orientata verso la Costituzione italiana e il Federalismo, mentre la "Dichiarazione universale dei diritti umani" farà da sottofondo, sarà data per scontata. Come si dirà ai bambini che l'Onu ha pensato a loro e ha messo come diritto fondamentale quello del gioco? L'articolo 24 della "Dichiarazione" prevede il riposo per i lavoratori e lo svago. Ovviamente, anche se non si riferisce ai bambini, questa norma potrebbe essere traslata anche ai minori. Ma dove, come e quando i bambini possono ottenere il soddisfacimento del loro diritto al gioco? Le buone intenzioni della Carta Fondamentale dell'Onu non devono rimanere sulla carta straccia. E' tempo che dalle intenzioni si passi ai fatti. Che cosa ostacola questo passaggio? La volontà dei potenti che non capiscono che per ogni uomo o donna o come vi pare in più felici ci sarà una Terra più giusta e gaia. Il rispetto delle regole non deve essere unilaterale. La regola fondamentale che deve guidare una rinnovata Onu è quella di fare rispettare le regole approvate dalla sua Assemblea. Se domani, fra un anno, fra dieci, l'Onu nuova farà rispettare coattivamente 27 articoli sui 30 presenti sulla "Dichiarazione" allora si potrà dire di vivere in un mondo più giusto e più bello da vivere. Qui di seguito, presentiamo i 30 articoli. Eliminate tre, ma gli altri dovranno essere rispettati fino in fondo.


PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni,


L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama


LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

ARTICOLO 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

ARTICOLO 14
1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

ARTICOLO 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

ARTICOLO 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere

ARTICOLO 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

ARTICOLO 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere, in condizioni di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e delle ferie periodiche retribuite.

ARTICOLO 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. Ha, inoltre, diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale

ARTICOLO 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
2) L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
3) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
4) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati

ARTICOLO 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale, soltanto, è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge, per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono, in nessun caso, essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 30
Nulla, nella presente Dichiarazione, può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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