La Cornacchia
di Roberto Maurizio
di Roberto Maurizio
La Cornacchia grigia
Corvus corone cornix
Corvus corone cornix
RICONOSCIMENTO
Lunghezza cm 45, peso 430-580 grammi, piumaggio grigio su dorso e parti inferiori, ali e testa nere, in volo assomiglia ad un rapace, mostrando le punte delle ali "digitate", la voce è gracchiante, sessi simili.
DISTRIBUZIONE E HABITAT
Diffusa in tutta Italia. E' una specie molto adattabile. Vive in ambienti aperti, rappresentati da paesaggi coltivati con alberature non troppo fitte. I boschi fitti sono evitati, mentre è favorita dai pioppeti.
Diffusa in tutta Italia. E' una specie molto adattabile. Vive in ambienti aperti, rappresentati da paesaggi coltivati con alberature non troppo fitte. I boschi fitti sono evitati, mentre è favorita dai pioppeti.
Popolazione nidificante stimata in Italia (coppie): 100.000-500.000Secondo i dati del l’Istituto “Monitoraggio ornitologico italiano” (Mito), sito http://www.mito2000.it/, la cornacchia grigia è in fase di incremento controllato (+15,5%). Pericolosa è la situazione della “passera sarda” che ha registrato decrementi del 38,5%.
La cornacchia grigia
Onnivora, si adatta in base alla disponibilità stagionale ed al contesto locale.Attacca anche le coltivazioni, tra cui cereali e mais, leguminose come la soia, ortaggi, uva.Frequenta volentieri le spiagge e le discariche, le foci dei fiumi, le zone umide.Talvolta si aggrega in dormitori.RIPRODUZIONENidifica a partire da marzo, e costruisce un nido di ramoscelli su alberi, e talvolta sui tralicci elettrici. Depone 4-7 uova di varie sfumature (azzurro chiaro o verdastre, più o meno macchiettate di scuro) covate per 18-20 giorni, ed i nidiacei restano nel nido per 4-5 settimane
INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
La Cornacchia grigia è una specie contemplata dalla legge nazionale n. 157 dell'11 febbraio 1992; Presentiamo i primi tre articoli della legge. Per la visione completa della legge collegarsi al sito www.ambientediritto.it/legislazione/caccia/legge157-1992.it.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
( G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41)
Aggiornato al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
La Cornacchia grigia è una specie contemplata dalla legge nazionale n. 157 dell'11 febbraio 1992; Presentiamo i primi tre articoli della legge. Per la visione completa della legge collegarsi al sito www.ambientediritto.it/legislazione/caccia/legge157-1992.it.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
( G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41)
Aggiornato al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
[1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.](*)
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE individuano lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. (3) [Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.](**)
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
[7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonche' quelle sull'applicazione pratica della presente legge.](*)
(*) N.d.R.: comma aggiunto dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.
(**) N.d.R.: comma così modificato dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Art. 3
Divieto di uccellagione
1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
La caccia può avvenire con i mezzi e i tempi indicati da queste leggi e dai calendari venatori regionali.Ai sensi degli articoli 3 e 21 comma "o" della 157/92, e dell'articolo 32 della 3/94 vengono tutelate uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica.Ai sensi dell'articolo 19 della 157/92 e dell'articolo 37 della 3/94 le Regioni e le Province possono provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica "problematica", mediante il prevalente utilizzo di metodi selettivi ed ecologici, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti (art. 26 della legge 157/92).
PROBLEMI
· prelievo di prodotti agricoli (frutta, olive, uva, ecc.)
consumo di mangimi ad uso zootecnico
rischio “birdstrike” presso gli aeroporti
problemi agli elettrodotti
predazione su nidi e nidiacei di altri uccelli
Tra i gruppi di vertebrati “problematici” i Corvidi occupano un posto di rilievo, su cui si concentra il maggior numero di interventi da parte delle Amministrazioni competenti.
Secondo un’indagine dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), a livello di singole specie la Cornacchia grigia si colloca al secondo posto.Per quanto riguarda la predazione sugli altri uccelli, la bibliografia scientifica non evidenzia un particolare impatto demografico per quanto riguarda i Passeriformi, mentre questo può invece riguardare i Fasianidi, soprattutto se trattasi di individui di allevamento a uso venatorio, con scarsa indole selvatica.
TECNICHE DI GESTIONE
ESCLUSIONE DA TERRENI COLTIVATI E AZIENDE AGRICOLE
Il sistema definitivo per evitare il prelievo dei prodotti agricoli (permettendo la maturazione sul campo) e per impedire l’ingresso in stalle o capannoni è l’esclusione meccanica, installando reti antintrusione di metallo o plastica (maglia 5x5 cm) al di sopra delle piante da proteggere (in particolare sulle colture più pregiate), oppure a sbarramento degli accessi in edifici rurali.
PROTEZIONE ELETTRODOTTI
Per evitare la costruzione dei nidi sui tralicci è possibile installare dissuasori di appoggio meccanici (con le teste smussate per risultare incruenti).
DISSUASORI
I dissuasori acustici (cannoncini a gas, spari a salve, pirotecnici, petardi) possono allontanarne la presenza, almeno inizialmente.Gli apparecchi che riproducono suoni sintetici possono provocare una assuefazione più o meno rapida, mentre gli ultrasuoni sono sconsigliati perché non vengono percepiti dagli uccelli.Esistono anche amplificatori di richiami di allarme e di angoscia ("distress call") che imitano i versi prodotti quando l'uccello viene catturato da un predatore, e causano la fuga dei compagni. I dissuasori ottici quali il "pallone predator", lo "scaccino" ed i nastri riflettenti possono essere efficaci se utilizzati correttamente, soprattutto per proteggere le coltivazioni erbacee e arboree.Sono inoltre disponibili deterrenti integrati (visivo-acustici) quali gli stampi dei falchi che emettono versi a intermittenza.I sistemi di dissuasione devono essere utilizzati limitatamente ai momenti critici e per brevi periodi, per limitare la possibilità di assuefazione.
MODIFICHE AMBIENTALI
La limitazione delle risorse (cibo e siti riproduttivi) attraverso modifiche dell'habitat o variazioni delle pratiche aziendali è un approccio utile e tecnicamente corretto. Le risorse devono essere rese poco accessibili: alcuni esempi sono il mantenimento dei prati ad un'altezza di almeno 15-30 cm, in maniera che Gazze e Cornacchie non possono raggiungere il terreno, oppure la prevenzione dell'accesso presso le discariche attraverso coperture mobili. I bidoni ed i cestini dei rifiuti devono essere resi inaccessibili (muniti di coperchio inamovibile, collocati entro una gabbia di rete metallica, ecc.).Le cariossidi al momento della semina possono essere trattate con repellenti, e sono da selezionare le varietà più resistenti e meno appetibili.
TUTELA ALTRE SPECIE
Per favorire le specie di uccelli potenzialmente predate dai Corvidi (Fasianidi, Passeriformi) sono utili gli interventi di ripristino ambientale ed ecosistemico, quali la piantumazione di alberi e siepi idonei per celare e proteggere i nidi (essenze folte e spinose quali biancospino, prugnolo, rovo, ecc.). Utile anche l’installazione di nidi artificiali con dispositivi antipredazione o altri sistemi di protezione all’ingresso dei nidi. Questi interventi riguardano in particolare le zone molto urbanizzate, coltivate intensamente, oppure degradate, e quindi povere di aree verdi e di vegetazione naturale. Questi interventi riguardano in particolare le zone molto urbanizzate, coltivate intensamente, oppure degradate, e quindi povere di aree verdi e di vegetazione naturale.
ELIMINAZIONE DIRETTA
Per il controllo numerico della Gazza e della Cornacchia grigia l'INFS ha suggerito la cattura in vivo tramite gabbie-trappola, tipo "Larsen" o "Letter-box", qualora i sistemi ecologici non risultassero efficaci.E' un sistema discretamente selettivo che comporta un disturbo minimo alle specie non-target.C'è però da notare che lo sforzo prodotto con i sistemi di eliminazione diretta (compreso il presente) non è di solito in grado di incidere sulla densità di popolazione dei Corvidi, né di ridurre stabilmente la loro consistenza, a causa del reclutamento naturale di queste specie. Si tratta quindi di una tecnica da considerare unicamente a livello locale, nell'ambito di alcuni istituti di gestione faunistico-venatoria.L'abbattimento al nido è sconsigliato per il disturbo recato in epoca riproduttiva, ed il rischio di coinvolgere specie protette non-target (quali rapaci diurni e notturni) che spesso occupano i nidi abbandonati dai Corvidi.
APPROFONDIMENTI
· Cocchi R., 1996. Il controllo numerico della Gazza mediante la trappola Larsen. Documenti Tecnici 19. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Ozzano Emilia (BO).
Cocchi R., 2001. Approccio generale alle problematiche del controllo dei Corvidi. In: Provincia di Vercelli (ed.). Atti del Convegno Nazionale “Il controllo della fauna per la prevenzione di danni alle attività socio-economiche” (Vercelli, 8-9 maggio 2001). Litocopy, Vercelli, pp. 47-56.
Gooch S., Baillie S.R. e T.R. Birkhead, 1991. Magpie Pica pica and songbird populations. Retrospective investigation of trends in population density and breeding success. Journal of Applied Ecology 28: 1068-1086.
Gorreri L. e G. Moscardini, 1997. I danni provocati alle colture agrarie dalla fauna selvatica nei Parchi Naturali. Le specie coinvolte, le tipologie dei danni e i mezzi per contenerli. Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Pisa.
Rolando A., 1995. I Corvidi italiani. Edagricole, Bologna.
Link:
www.ecologia-urbana.com/aviproblem
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
[1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.](*)
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE individuano lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. (3) [Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.](**)
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
[7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonche' quelle sull'applicazione pratica della presente legge.](*)
(*) N.d.R.: comma aggiunto dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.
(**) N.d.R.: comma così modificato dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Art. 3
Divieto di uccellagione
1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
La caccia può avvenire con i mezzi e i tempi indicati da queste leggi e dai calendari venatori regionali.Ai sensi degli articoli 3 e 21 comma "o" della 157/92, e dell'articolo 32 della 3/94 vengono tutelate uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica.Ai sensi dell'articolo 19 della 157/92 e dell'articolo 37 della 3/94 le Regioni e le Province possono provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica "problematica", mediante il prevalente utilizzo di metodi selettivi ed ecologici, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti (art. 26 della legge 157/92).
PROBLEMI
· prelievo di prodotti agricoli (frutta, olive, uva, ecc.)
consumo di mangimi ad uso zootecnico
rischio “birdstrike” presso gli aeroporti
problemi agli elettrodotti
predazione su nidi e nidiacei di altri uccelli
Tra i gruppi di vertebrati “problematici” i Corvidi occupano un posto di rilievo, su cui si concentra il maggior numero di interventi da parte delle Amministrazioni competenti.
Secondo un’indagine dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), a livello di singole specie la Cornacchia grigia si colloca al secondo posto.Per quanto riguarda la predazione sugli altri uccelli, la bibliografia scientifica non evidenzia un particolare impatto demografico per quanto riguarda i Passeriformi, mentre questo può invece riguardare i Fasianidi, soprattutto se trattasi di individui di allevamento a uso venatorio, con scarsa indole selvatica.
TECNICHE DI GESTIONE
ESCLUSIONE DA TERRENI COLTIVATI E AZIENDE AGRICOLE
Il sistema definitivo per evitare il prelievo dei prodotti agricoli (permettendo la maturazione sul campo) e per impedire l’ingresso in stalle o capannoni è l’esclusione meccanica, installando reti antintrusione di metallo o plastica (maglia 5x5 cm) al di sopra delle piante da proteggere (in particolare sulle colture più pregiate), oppure a sbarramento degli accessi in edifici rurali.
PROTEZIONE ELETTRODOTTI
Per evitare la costruzione dei nidi sui tralicci è possibile installare dissuasori di appoggio meccanici (con le teste smussate per risultare incruenti).
DISSUASORI
I dissuasori acustici (cannoncini a gas, spari a salve, pirotecnici, petardi) possono allontanarne la presenza, almeno inizialmente.Gli apparecchi che riproducono suoni sintetici possono provocare una assuefazione più o meno rapida, mentre gli ultrasuoni sono sconsigliati perché non vengono percepiti dagli uccelli.Esistono anche amplificatori di richiami di allarme e di angoscia ("distress call") che imitano i versi prodotti quando l'uccello viene catturato da un predatore, e causano la fuga dei compagni. I dissuasori ottici quali il "pallone predator", lo "scaccino" ed i nastri riflettenti possono essere efficaci se utilizzati correttamente, soprattutto per proteggere le coltivazioni erbacee e arboree.Sono inoltre disponibili deterrenti integrati (visivo-acustici) quali gli stampi dei falchi che emettono versi a intermittenza.I sistemi di dissuasione devono essere utilizzati limitatamente ai momenti critici e per brevi periodi, per limitare la possibilità di assuefazione.
MODIFICHE AMBIENTALI
La limitazione delle risorse (cibo e siti riproduttivi) attraverso modifiche dell'habitat o variazioni delle pratiche aziendali è un approccio utile e tecnicamente corretto. Le risorse devono essere rese poco accessibili: alcuni esempi sono il mantenimento dei prati ad un'altezza di almeno 15-30 cm, in maniera che Gazze e Cornacchie non possono raggiungere il terreno, oppure la prevenzione dell'accesso presso le discariche attraverso coperture mobili. I bidoni ed i cestini dei rifiuti devono essere resi inaccessibili (muniti di coperchio inamovibile, collocati entro una gabbia di rete metallica, ecc.).Le cariossidi al momento della semina possono essere trattate con repellenti, e sono da selezionare le varietà più resistenti e meno appetibili.
TUTELA ALTRE SPECIE
Per favorire le specie di uccelli potenzialmente predate dai Corvidi (Fasianidi, Passeriformi) sono utili gli interventi di ripristino ambientale ed ecosistemico, quali la piantumazione di alberi e siepi idonei per celare e proteggere i nidi (essenze folte e spinose quali biancospino, prugnolo, rovo, ecc.). Utile anche l’installazione di nidi artificiali con dispositivi antipredazione o altri sistemi di protezione all’ingresso dei nidi. Questi interventi riguardano in particolare le zone molto urbanizzate, coltivate intensamente, oppure degradate, e quindi povere di aree verdi e di vegetazione naturale. Questi interventi riguardano in particolare le zone molto urbanizzate, coltivate intensamente, oppure degradate, e quindi povere di aree verdi e di vegetazione naturale.
ELIMINAZIONE DIRETTA
Per il controllo numerico della Gazza e della Cornacchia grigia l'INFS ha suggerito la cattura in vivo tramite gabbie-trappola, tipo "Larsen" o "Letter-box", qualora i sistemi ecologici non risultassero efficaci.E' un sistema discretamente selettivo che comporta un disturbo minimo alle specie non-target.C'è però da notare che lo sforzo prodotto con i sistemi di eliminazione diretta (compreso il presente) non è di solito in grado di incidere sulla densità di popolazione dei Corvidi, né di ridurre stabilmente la loro consistenza, a causa del reclutamento naturale di queste specie. Si tratta quindi di una tecnica da considerare unicamente a livello locale, nell'ambito di alcuni istituti di gestione faunistico-venatoria.L'abbattimento al nido è sconsigliato per il disturbo recato in epoca riproduttiva, ed il rischio di coinvolgere specie protette non-target (quali rapaci diurni e notturni) che spesso occupano i nidi abbandonati dai Corvidi.
APPROFONDIMENTI
· Cocchi R., 1996. Il controllo numerico della Gazza mediante la trappola Larsen. Documenti Tecnici 19. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Ozzano Emilia (BO).
Cocchi R., 2001. Approccio generale alle problematiche del controllo dei Corvidi. In: Provincia di Vercelli (ed.). Atti del Convegno Nazionale “Il controllo della fauna per la prevenzione di danni alle attività socio-economiche” (Vercelli, 8-9 maggio 2001). Litocopy, Vercelli, pp. 47-56.
Gooch S., Baillie S.R. e T.R. Birkhead, 1991. Magpie Pica pica and songbird populations. Retrospective investigation of trends in population density and breeding success. Journal of Applied Ecology 28: 1068-1086.
Gorreri L. e G. Moscardini, 1997. I danni provocati alle colture agrarie dalla fauna selvatica nei Parchi Naturali. Le specie coinvolte, le tipologie dei danni e i mezzi per contenerli. Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Pisa.
Rolando A., 1995. I Corvidi italiani. Edagricole, Bologna.
Link:
www.ecologia-urbana.com/aviproblem
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