15 aprile 2009

Referendum. E poi dicono che cadono le case in Abruzzo

Referendum Guzzetta e Segni
di Roberto Maurizio
Guzzetta e Cristina del Grande Fratello

L’unica cosa comprensibile del referendum di giugno sono i nomi di Guzzetta (è chi cazz’è) e di Segni (referendummista). Tra i promotori, spiccano: Gianni Alemanno (da Roma), Angelino Alfano (dalla giustizia), Antonio Bassolino (da Napoli), Marco Boato (dal Veneto?), Willer Bordon (da casa sua), Renato Brunetta (proprio lui), Massimo Cacciari (da Venezia), Daniele Capezzoni (da Pannella), Sergio Ciamparini (da Torini, per far rima), Renato Galeazzi (da sti …), Antonio Martino (il terzino destro, della difesa), Angelo Panebianco (dal Corriere), Stefania Prestigiacomo e Ermete Realacci (che accoppiata!), Marco Taradash (dalla padella, alla brace), Gustavo Selva (quello che il fascismo, si può), Zanon, Zito e Zucaro, per un totale di 179 promotori. Ma se sono più parlamentari che promotori, perché, ci si chiede, vengono a romperci le palle proprio a noi? Fatevi la legge che più vi aggrada in Parlamento. Per essere sicuri, che la loro porcata possa passare, in quanto in Italia (una delle poche eccezioni in Europa), il referendum per poter vincere deve raggiungere il quorum del 50%, la vogliono “agganciare” alle europee. Già il cittadino italiano si reca alle europee con grande fastidio, figuriamoci se gli rompono le palle con un referendum di merda. Allora, per far passare indenni le due pillole, si chiama a raccolta il popolo bue che, una volta in cabina sceglierà la pappa fatta: i candidati europei (ma chi li ha indicati?) e il referendum di Guzzetta. Un referendum sano deve camminare con le proprie gambe e non con quelle sconnesse di un’Europa sempre più in bilico. Pannella docet. Si imbavagliava, si faceva offendere pur di portare a termine le proprie idee. Pannella vinceva ai referendum e il popolo italiano rimaneva due volte gabbato, uno perché aveva espresso la sua opinione, due perché a nessuno gliene fregava della propria scelta (finanziamento ai partiti? Chi l’ha visto? La caccia (senza cuorum, ma con il 90% dei sì) per continuare ad ammazzare indiscriminatamente gli uccelli in primavera. Insomma, tutti i partiti dell’arco costituzionale, ad eccezione della Lega guidata da Bossi e non da Almirante, ma è la stessa cosa per molti (pazzo il primo, fascista il secondo), sono sia i promotori del referendum che i sostenitori dell’Election Day (ma il conflitto di interessi dov’è?). Quel “porco” di Berlusconi, come viene definito dall’opposizione rampante, perlomeno questa volta, si tiene dietro le quinte e si fa offendere solo da due cartucce siciliane durante “Striscia la notizia”, contento lui! A Ballarò, un mentecatto buffone allieta l’atmosfera per non essere di meno del suo collega di Anno Zero che insieme hanno l’obbligo di far salire l’audience con le offese e non con i fatti, mentre si parla di Abruzzo (ma l’Abruzzo non ha bisogno di parole e nemmeno di soldi, gli abruzzesi se li sono sempre saputi guadagnare da soli e non mirano all’elemosina) spunta il Referendum. Ma che cazzo c’entra? Già è complicato seguire l’Abruzzo e gli amici intimi di Flores, il suo professore dell’Università Luiss e un vecchio Paolo Leon che non ha la grinta di Paolo Sylos Labini. Paolo Leon è stato uno dei miei professori di sinistra, quando una volta sinistra voleva dire ricerca della verità, della giustizia e della solidarietà. Anche lui adesso si vende all’audience? Insomma, pensate al referendum da svolgere fra poche settimane, qualche giorno prima degli esami di Stato. Innanzitutto, 500 mila studenti saranno impegnati ad affrontare una prova difficile preparata dai quei sadici del Ministero della (Pubblica) Istruzione e non avranno il tempo per capire di che cosa si tratta. Il promotore del referendum, Guzzetta cugino di Brunetta (?), ha minacciato di farsi rinchiudere con i concorrenti del Grande Fratello per poter spiegare agli italiani il suo referendum. Guzzetta vuole uccidere un uomo morto. Ecco che cosa dovrebbe dire agli italiani. Lo so che molti non sono riusciti nemmeno ad arrivare a leggere queste 636 parole scritte fin qui, figuriamoci se riusciranno a leggere il seguito. Io ho provato a leggere, ma non sono andato oltre le 1.000 parole. Mi scuso con i lettori, ma è una prova. Ditemi quante parole riuscite a leggere del Referendum elettorale 2009 e che cosa capite (fin qui sono 686 parole dall’inizio).



ECCO COS’E’ IL REFERENDUM 2009
(da qui in poi, dovrete leggere circa 6.000 parole! Che dio vi protegga!)

Il 1° e il 2° quesito: premio di maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramento
Le attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su base nazionale alla Camera dei Deputati e su base regionale al Senato. Esso è attribuito alla “singola lista” o alla “coalizione di liste” che ottiene il maggior numero di voti.
Il fatto che sia consentito alle liste di coalizzarsi per ottenere il premio ha fatto sì che, alle ultime elezioni, si siano formate due grandi coalizioni composte di numerosi partiti al proprio interno. E la frammentazione è notevolmente aumentata.
Il 1° ed il 2° quesito (valevoli rispettivamente per la Camera dei Deputati e per il Senato) si propongono l’abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste.
In caso di esito positivo del referendum, la conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.
Un secondo effetto del referendum è il seguente: abrogando la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento. Per ottenere rappresentanza parlamentare, cioé, le liste debbono comunque raggiungere un consenso del 4 % alla Camera e 8 % al Senato.
In sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento.
All’esito dell’abrogazione, resteranno comunque in vigore le norme vigenti relative all’indicazione del “capo della forza politica” (il candidato premier) ed al programma elettorale.
Gli effetti politico-istituzionali del 1° e del 2° quesito
Il sistema elettorale risultante dal referendum spingerà gli attuali soggetti politici a perseguire, sin dalla fase pre-elettorale, la costruzione di un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni equivoche e incentivando la riaggregazione nel sistema partitico. Si potrà aprire, per l’Italia, una prospettiva tendenzialmente bipartitica. La frammentazione si ridurrà drasticamente. Non essendoci più le coalizioni scomparirà l’attuale schizofrenia tra identità collettiva della coalizione e identità dei singoli partiti nella coalizione. Con l’effetto che i partiti sono insieme il giorno delle elezioni e, dal giorno successivo, si combattono dentro la coalizione.
Sulla scheda apparirà un solo simbolo, un solo nome ed una sola lista per ciascuna aggregazione che si candidi ad ottenere il premio di maggioranza.
Le componenti politiche di ciascuna lista non potranno rivendicare un proprio diritto all’autonomia perché, di fronte agli elettori, si sono presentate come schieramento unico, una cosa sola. Nessuno potrà rivendicare la propria “quota” di consensi. E sarà molto difficile spiegare ai cittadini eventuali lacerazioni della maggioranza. Lo scioglimento del Parlamento una volta che è entrata in crisi una maggioranza votata compattamente dagli elettori potrebbe essere politicamente molto probabile.
L’eliminazione di composite e rissose coalizioni imporrà al sistema politico una sterzata esattamente opposta all’attuale. Piuttosto che l’inarrestabile frammentazione in liste e listine, minacce di scissioni e continue trattative tra i partiti, il nuovo sistema imporrà una notevole semplificazione, lasciando comunque un diritto di rappresentanza anche alle forze che non intendano correre per ottenere una maggioranza di Governo, purché abbiano un consenso significativo e superino la soglia di sbarramento.
Il 3° quesito: abrogazione delle candidature multiple e la cooptazione oligarchica della classe politica
Un terzo quesito referendario colpisce un altro aspetto di scandalo. Oggi la possibilità di candidature in più circoscrizioni (anche tutte!) dà un enorme potere al candidato eletto in più luoghi (il “plurieletto”). Questi, optando per uno dei vari seggi ottenuti, permette che i primi dei candidati “non eletti” della propria lista in quella circoscrizione gli subentrino nel seggio al quale rinunzia. Egli così, di fatto, dispone del destino degli altri candidati la cui elezione dipende dalla propria scelta. Se sceglie per sé il seggio “A” favorisce l’elezione del primo dei non eletti nella circoscrizione “B”; se sceglie il seggio “B” favorisce il primo dei non eletti nella circoscrizione “A”. Nell’attuale legislatura, questo fenomeno, di dimensioni veramente patologiche, coinvolge circa 1/3 dei parlamentari. In altri termini: 1/3 dei parlamentari sono scelti dopo le elezioni da chi già è stato eletto e diventano parlamentari per grazia ricevuta. Un esempio macroscopico di cooptazione!
E’ inevitabile che una tale disciplina induca inevitabilmente ad atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità alla subordinazione dei cooptandi, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la natura della funzione parlamentare. Inoltre i parlamentari subentranti (1/3, come si è detto) debbono la propria elezione non alle proprie capacità, ma alla fedeltà ad un notabile, che li premia scegliendoli per sostituirlo.
Con l’approvazione del 3° quesito la facoltà di candidature multiple verrà abrogata sia alla Camera che al Senato.
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”; art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”; art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”; art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”;art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».
II Quesito - modulo colore bianco:Premio di maggioranza alla lista più votata - Senato
Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate";art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”; art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”; art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8."».
III Quesito - modulo colore rosso:Abrogazione candidature multiple
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”,
art. 85.

Domande e risposte sul Referendum
Intervista a Giovanni Guzzetta, Presidente del Comitato promotore dei referendum elettoraliA cura di Tina Giunta e Nicolle Purificati
1. Perché una riforma elettorale tramite il referendum?L’approvazione della legge elettorale (l. n. 270 del 2005) è stata accompagnata, sin dall’inizio, da numerose critiche, delle quali, tuttavia, nessuno è riuscito a farsi carico. Le proposte di miglioramento da tutti auspicate, non hanno trovato riscontro nei dibattiti parlamentari.Lo strumento referendario, dunque, sembra l’unico in grado di raggiungere il duplice obiettivo di modificare, in senso migliorativo, la legge ed al contempo riaprire il relativo dibattito, anche in vista di un eventuale intervento legislativo.Si tenga presente, inoltre, che le uniche modifiche sistematiche delle leggi elettorali e del sistema politico centrale sono state sempre approvate per via referendaria (con i referendum del 1991 e del 1993).
2. Non pensa che sia ormai impossibile raggiungere il quorum?Credo sinceramente di no. Questo referendum non è un referendum qualunque. Ha ad oggetto, infatti, una legge di sistema, che è alla base del funzionamento della democrazia rappresentativa. In altre parole, se si approvasse questo referendum, la vita parlamentare funzionerebbe meglio e, di conseguenza, sarebbe sempre meno necessario ricorrere ad un’altra tipologia di referendum, quelli che intervengono laddove il Parlamento non è stato in grado di rispondere alle esigenze del Paese. La nostra iniziativa si propone di scardinare un’idea oligarchica e paternalistica della politica, colpendo il cuore dei meccanismi di ricambio della classe dirigente, ed incontra la pressante domanda di modernizzazione rivolta a tale scopo. È, inoltre, coerente con un’idea dell’Italia come il paese delle opportunità e non delle rendite, della competizione e non della cooptazione. Per questi motivi non vi è ragione di ritenere che l’elettorato non coglierà l’occasione per essere partecipe di tale auspicato processo di modernizzazione.
3. Qual è l’oggetto dei quesiti?Il primo quesito riguarda l’abrogazione delle coalizioni (approfondimento).Secondo l’attuale legge elettorale di Camera e Senato (così come introdotta con l. legge n. 270 del 2005) a beneficiarie del premio di maggioranza possono essere alternativamente “liste” o “coalizioni di liste”. Il I quesito si propone di abrogare la disciplina che permette il collegamento tra liste. In caso di esito positivo la conseguenza sarebbe che il premio di maggioranza verrebbe attribuito solo alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. E, di conseguenza, verrebbero innalzate le soglie di sbarramento, che sarebbero ad essere del 4% per l’accesso alla Camera e dell’8% per essere rappresentati in Senato.Un secondo quesito (approfondimento) è relativo al divieto di candidature plurime in più di una circoscrizione per uno stresso candidato.Esso mira a colpire l’ulteriore aspetto di scandalo rappresentato dalle candidature multiple e dalla cooptazione oligarchica della classe politica. L’eletto in più circoscrizioni, cd. “plurieletto”, è infatti signore del destino di tutti gli altri candidati, la cui elezione dipende, appunto, dal fatto che egli, scegliendo uno dei seggi che ha conquistato, lascia liberi gli altri. Il fenomeno descritto è oggi di dimensioni tali che non sembra inopportuno parlare di una vera e propria patologia del sistema. Basti pensare che ben 1/3 dei parlamentari attualmente in carica sonop stati “eletti” per grazia ricevuta. Tutto ciò induce inevitabilmente ad atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità alla subordinazione dei cooptandi, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la natura della funzione parlamentare. Per questa ragione è auspicabile l’eliminazione – sempre mediante referendum - della facoltà di candidature multiple sia alla Camera che al Senato.
4. Quali sono i motivi ispiratori della proposta referendaria?Unità e trasparenza.Quanto al primo obiettivo, il sistema elettorale risultante dal referendum spingerebbe gli attuali soggetti politici a perseguire, sin dalla fase preelettorale, la costruzione di un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni equivoche ed incentivando una significativa ristrutturazione del sistema partitico. Si aprirebbe, per l’Italia, una prospettiva tendenzialmente bipartitica, con conseguente eliminazione della frammentazione dentro le coalizioni.La proposta referendaria va incontro, inoltre, ad un’esigenza di trasparenza, la quale è realizzabile tramite l’eliminazione della facoltà di candidature plurime sia alla Camera che al Senato.
5. Che cosa succederebbe al sistema politico italiano se venisse approvato il referendum?L’approvazione del referendum produrrebbe un radicale rinnovamento dell’attuale sistema elettorale – e, attraverso quello, del sistema politico – in grado di assicurare all’intero contesto politico più trasparenza, agli schieramenti più unità, ai cittadini più opportunità di spendersi per far valere le proprie capacità e meriti. L’eliminazione del frazionismo e dello sbriciolamento della rappresentanza, garantirebbero una ristrutturazione profonda del sistema dei partiti. I quali sono sempre più avvitati su se stessi e stentano ad operare qualsiasi ricambio. Selezionano le proprie classi dirigenti in base a criteri poco trasparenti che spesso non hanno nulla a che vedere con il merito, le capacità o la passione disinteressata.I partiti, inoltre non riescono a realizzare l’unità negli schieramenti, con una strisciante, continua guerra di posizione ed uno scontro di paralizzanti veti incrociati, all’interno delle coalizioni. I partiti sono divisi e l’attuale legge elettorale ha ancor più esasperato le tendenze alla divisione e alla frammentazione.Tutto ciò è un freno per il cambiamento e impedisce di realizzare politiche ambiziose che migliorino effettivamente la nostra qualità di vita di cittadini comuni. L’auspicio è quello di partiti aperti, sensibili ai flussi di novità che provengono dalla società e più capaci di resistere alle pressioni degli interessi consolidati.Partiti responsabili, capaci di realizzare obiettivi, di innovare, di inventare il cambiamento.Partiti dinamici, che non cedano alla tentazione di ripiegarsi su se stessi, di diventare oligarchie autoconcluse sorde al futuro.Per ciò crediamo che ci sia un modo migliore di scegliere i parlamentari, evitando cosi’ che centinaia di essi siano nominati per grazia ricevuta da chi già è stato eletto.Per ciò crediamo che gli attuali partiti debbano rimettersi in gioco e reinvestire le proprie tradizioni in qualcosa di più grande e di più coeso: soggetti unitari che si candidino a guidare il Paese, impiegando il proprio tempo nella realizzazione degli obiettivi promessi.
6. Qualcuno obietta che il referendum sarebbe inutile perché i partiti si alleerebbero in un grande listone per poi dividersi dopo le elezioni.L’obiezione muove dall’assunto che i sistemi elettorali siano del tutto ininfluenti sui comportamenti dei partiti e degli elettori. I partiti italiani, in particolare, troverebbero il modo di “aggirare l’ostacolo” unendosi fittiziamente per poi ridividersi dopo. Come dire: fatta la legge trovato l’inganno.Tuttavia, gli studiosi sono concordi nel ritenere che i sistemi elettorali non siano assolutamente irrilevanti sul modo in cui si strutturano il sistema dei partiti ed i comportamenti elettorali. Si può discutere sul tasso di incidenza delle regole, ma nessuno ha mai messo in dubbio la connessione tra regole e politica.Penso che ormai il modello delle democrazie avanzate in cui due principali soggetti si contendono la guida politica del paese - fermo restando uno spazio per partiti minori non coalizzabili - sia ormai interiorizzato anche in ItaliaTrovare sulla scheda 15 simboli di partito per una sola coalizione (della quale manca, peraltro simbolo, nome, e leader) è cosa ben diversa che trovare un simbolo unico, un nome solo, l’indicazione di un solo candidato a Primo Ministro. Certo, i partiti potranno sempre “sganciarsi” dopo. Soprattutto fin quando non introdurremo in Italia regole come quelle tedesche che interpretano il principio del libero mandato parlamentare in modo meno trasformistico. Ma quali saranno i costi politici di rompere un’aggregazione suggellata da elettori che hanno votato il “tutto” e non le singole parti? Non solo, ma l’assenza dei simboli dei singoli partiti impedirebbe loro di potere censire il proprio consenso. Il che non è di poco conto, perché li priva del potere di ricatto per così dire “certificato”.Il referendum, in definitiva, massimizza i costi politici delle divisioni e riduce la litigiosità,Gli elettori, infine, hanno già dimostrato in diverse occasioni che vogliono unità, sintesi, visione univoca. E che sono disposti a premiare - la lista dell’Ulivo docet - chi riesce a trasmettere questi valori.
7. Il referendum non è contro i piccoli partiti e contro il pluralismo?Questo referendum non è contro nessuno. E, soprattutto, non è contro il pluralismo. Semmai è per un’Italia moderna e dinamica. L’obiettivo di indurre diversi soggetti politici a fondersi in grandi partiti non impedisce alle istanze minoritarie di avere un loro ruolo all’interno degli stessi. In tutte le grandi democrazie, anche laddove a contendersi la possibilità di governare sono soltanto due o tre partiti, sono presenti anime e correnti diverse all’interno di essi. Il fatto poi che si scoraggi il multipartitismo estremo non è da biasimare. È sin dall’epoca dell’Assemblea costituente, infatti, che si deprecano l’instabilità e la frammentazione dei governi di coalizione.Il sistema elettorale che risulterebbe dall’approvazione dei quesiti referendari è una sfida per tutti i partiti, grandi e piccoli. Questi ultimi, in particolare, si troverebbero a dover scegliere se difendere le proprie istanze all’interno di partiti più ampi, arricchendo, in un processo di sintesi, l’identità degli stessi, ovvero concorrere autonomamente nelle elezioni, cosa che rimarrebbe comunque possibile, previo superamento delle soglie di sbarramento (del 4%e dell’8%). Sarebbe, in altre parole, comunque garantito a chi decidesse di competere al di fuori dei partiti unitari la possibilità di un ampio “diritto di tribuna”.
8. Non si tratta di un’iniziativa astratta d’ingegneria costituzionale?Lo strumento referendario, per sua natura, non può introdurre nuove leggi, ma soltanto abrogare singole norme di leggi già esistenti. E se si riesce a far ciò in modo tale che la c.d. normativa di risulta sia migliore della precedente, può forse parlarsi di “ingegneria costituzionale”, ma la definizione non sarebbe affatto offensiva.Basti, in tal senso citare, l’incipit di un saggio di Sartori (Ingegneria costituzionale comparata): “Bentam disse una volta che i grandi ‘motori’ (engines) della realtà sono la punizione e il premio. E sicuramente ‘ingegneria’ (engineering) deriva da engine. Mettendo assieme metafora e etimologia, sono arrivato a ‘ingegneria costituzionale’ per rendere l’idea, primo che le costituzioni sono qualcosa di simile a macchine o meccanismi che devono ‘funzionare’ e che devono dare comunque risultati; e, secondo, che è improbabile che le costituzioni funzionino a dovere (come dovrebbero), a meno che non impieghino i ‘motori’ di Bentham, e cioè punizioni e premi.” Se con l’espressione “ingegneria costituzionale”, cioè, si allude alla circostanza che, mediante, la c.d. “tecnica del ritaglio” si interviene sulla legge elettorale ricavando, legittimamente, un sistema migliore di quello vigente, non mi dispiace affatto essere considerato un ingegnere costituzionale.
9. È giusto esautorare il Parlamento in una questione così delicata?Il Parlamento non viene affatto esautorato. Il referendum è strumento nella disponibilità del corpo elettorale per esercitare un’azione abrogativa sulle leggi, ma ciò non toglie che l’organo legislativo resti pur sempre e pienamente titolare del potere di disciplinare le materie che ne formano oggetto, nel caso di specie il sistema elettorale. Piuttosto, tale strumento di democrazia diretta si dimostra idoneo a stimolare il dibattito politico sull’argomento, con la possibile conseguenza, addirittura, di propiziare un eventuale intervento legislativo, e non già di tagliare fuori il Parlamento.Certo, se il Parlamento non sarà in grado di fare una buona riforma e rimarrà paralizzato da veti incrociati, dovremo dire grazie al cielo che c’è lo strumento del referendum.Aggiungo che questo referendum ha la pretesa di intercettare una spinta al cambiamento al già esistente nella società. Il processo di aggregazione nel Partito democratico e la e la prospettiva della nascita del Partito dei moderati sono il segno che l’attesa di unità è molto forte nella società. Il referendum è uno strumento per dar voce a questo desiderio.
10. Quindi il referendum non riguarda solo la legge elettorale?No, il referendum esprime un’idea della politica e della società, come società aperta e fondata sulla competizione, sulle qualità, sulla valorizzazione dei meriti e delle opportunità. Una società in cui ogni cittadino si possa sentire artefice del proprio destino.

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